Chi è obbligato ad avere il DURC?

Sono tenuti a dimostrare la propria regolarità contributiva tutti i soggetti iscritti a INPS, INAIL o Casse Edili che partecipano ad appalti, operano in cantiere, accedono a benefici pubblici o intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione. In senso stretto nessuno è obbligato a possedere il DURC come documento da tenere in archivio: non è un certificato da rinnovare periodicamente, ma l’esito di una verifica che viene generata al momento della richiesta. L’obbligo riguarda le situazioni, non le categorie.

Le imprese con lavoratori dipendenti

È il caso più immediato. Ogni impresa che occupa personale dipendente ha una posizione aperta presso INPS e INAIL e la sua regolarità viene verificata ogni volta che intende partecipare a una gara, accedere a uno sgravio contributivo, ricevere un pagamento da un ente pubblico o operare in un cantiere.

La verifica non riguarda soltanto il versamento dei contributi, ma anche la corretta trasmissione delle denunce mensili. Un’impresa che ha pagato tutto il dovuto ma non ha inviato un flusso UniEmens può risultare irregolare, perché il sistema non trova la corrispondenza tra quanto denunciato e quanto versato.

Ditte individuali e artigiani senza dipendenti

L’assenza di personale non esclude il DURC. Il titolare di una ditta individuale è iscritto alla gestione artigiani o alla gestione commercianti INPS e versa contributi sulla propria posizione personale: è quella posizione a essere interrogata.

La situazione ricorre di continuo nei cantieri, dove l’impresa affidataria deve acquisire la documentazione anche dei lavoratori autonomi che accedono all’area di lavoro, e nelle gare di importo contenuto, dove partecipano spesso microimprese senza dipendenti.

Società senza dipendenti e soggetti non tenuti

Una società può non avere lavoratori subordinati e non essere iscritta all’INAIL. In questi casi la verifica riguarda le posizioni dei soci lavoratori o degli amministratori iscritti alle gestioni INPS, quando ne ricorrono i presupposti.

Se non esiste alcuna posizione contributiva da verificare, il sistema può restituire un esito che segnala l’assenza di iscrizione anziché un DURC positivo. Non si tratta di un’irregolarità: è la fotografia di un soggetto non tenuto a quella specifica contribuzione. Le stazioni appaltanti trattano l’esito come idoneo, ma è opportuno che l’impresa lo spieghi per iscritto al committente, per evitare che venga letto come una mancanza.

Professionisti iscritti a casse private

Chi esercita una professione ordinistica e versa a una cassa di previdenza autonoma non ha una posizione INPS o INAIL da interrogare e quindi non ottiene un DURC nel senso proprio del termine. La sua regolarità contributiva si dimostra con il certificato rilasciato dalla cassa di appartenenza.

Diverso è il caso del professionista iscritto alla gestione separata INPS, o che abbia collaboratori e dipendenti: in quel caso la posizione esiste e viene verificata come per qualunque altro datore di lavoro.

Le imprese del settore edile

Per le imprese edili la verifica è più ampia, perché interroga anche gli archivi delle Casse Edili ed Edilcasse attraverso il sistema CNCE. Occorre quindi essere in regola su tre fronti anziché due, e la mancata iscrizione alla Cassa Edile territorialmente competente è di per sé causa di esito negativo.

A questo si aggiunge, per i cantieri pubblici di qualunque importo e per quelli privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, la verifica di congruità della manodopera. È un accertamento distinto, riferito al singolo cantiere, ma collegato: l’impresa che non regolarizza uno scostamento di congruità viene segnalata nella Banca Nazionale delle Imprese Irregolari, con effetti sul rilascio dei DURC successivi.

Cooperative, enti del terzo settore e associazioni

Anche i soggetti senza scopo di lucro rientrano nell’obbligo quando hanno personale, soci lavoratori o collaboratori con obbligo contributivo. La verifica diventa rilevante soprattutto nei rapporti convenzionali con enti pubblici, nell’accesso a contributi e nella partecipazione a bandi e affidamenti di servizi.

Nelle cooperative di produzione e lavoro la posizione dei soci lavoratori concorre alla verifica al pari di quella dei dipendenti, e le irregolarità su questo fronte sono tra le cause più frequenti di esito negativo.

Imprese agricole

Le aziende agricole con manodopera dipendente sono soggette alla verifica sulle gestioni contributive agricole INPS e sulla posizione INAIL. La regolarità è richiesta per l’accesso ai contributi comunitari e regionali, per i finanziamenti dello sviluppo rurale e per i benefici contributivi previsti dal settore, oltre che per gli affidamenti pubblici.

Imprese estere che operano in Italia

Un’impresa con sede in un altro Stato che distacca lavoratori o esegue lavori sul territorio italiano deve dimostrare la regolarità contributiva secondo la legislazione applicabile. Se ha aperto posizioni previdenziali in Italia, la verifica avviene con la procedura ordinaria. Se i lavoratori restano assicurati nel Paese d’origine, la regolarità si documenta con le certificazioni previste dalla normativa europea o dalle convenzioni bilaterali, che le stazioni appaltanti acquisiscono in luogo del DURC.

In quali situazioni scatta concretamente l’obbligo

Al di là della categoria di appartenenza, sono queste le circostanze che rendono necessaria la verifica:

  • partecipazione a gare e appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, in ogni fase della procedura e dell’esecuzione
  • subappalti e affidamenti a valle di un contratto pubblico
  • lavori privati in edilizia soggetti a permesso di costruire o SCIA
  • accesso a sgravi, decontribuzioni e incentivi all’assunzione
  • domande di contributi, bandi, finanza agevolata e fondi pubblici
  • rilascio e mantenimento dell’attestazione SOA
  • iscrizione in albi, elenchi di operatori economici ed elenchi di fornitori
  • erogazione di pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni oltre le soglie previste
  • verifica di idoneità tecnico-professionale prima dell’accesso in cantiere

Chi è obbligato a richiederlo, e chi invece a esserne in regola

Vale la pena distinguere due posizioni che nella pratica si sovrappongono ma che restano diverse.

Da un lato ci sono i soggetti che devono trovarsi in regola, cioè le imprese e i lavoratori autonomi la cui posizione viene interrogata. Dall’altro ci sono i soggetti che hanno l’onere di procurarsi il documento: le stazioni appaltanti, che lo acquisiscono d’ufficio in ogni fase rilevante, i committenti privati nei cantieri edili, le imprese affidatarie rispetto alle esecutrici e ai subappaltatori, gli enti erogatori di contributi, le SOA, le banche e gli intermediari finanziari.

La richiesta è aperta a chiunque vi abbia interesse: è sufficiente disporre del codice fiscale del soggetto da verificare, senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte sua. Per questo un’impresa non può contare sul fatto che nessuno controlli, e un committente non ha ragioni pratiche per non farlo.