Per verificare se un’impresa ha il DURC regolare si accede al servizio DURC On Line sul portale INPS o INAIL con SPID, CIE o CNS, si inserisce il codice fiscale dell’azienda e si indica la finalità della verifica. Se la posizione è regolare il sistema restituisce in tempo reale un documento PDF; se esiste già un DURC in corso di validità viene mostrato quello, con la sua scadenza originaria. La verifica è gratuita e non richiede il consenso dell’impresa controllata.
Cosa serve prima di iniziare
Gli elementi necessari sono pochi e nessuno di essi va chiesto all’azienda da verificare, salvo il primo:
- il codice fiscale dell’impresa, che coincide con la partita IVA nella maggior parte dei casi ma non sempre, in particolare per le società di capitali costituite prima di determinati periodi
- un’identità digitale personale: SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi
- la finalità della verifica, da selezionare tra le opzioni proposte dal sistema
Il codice fiscale si recupera da una visura camerale, dalla carta intestata dell’impresa, da una fattura o dalla banca dati Registro Imprese, senza bisogno di coinvolgere l’azienda.
La procedura passo dopo passo
- Accedi al portale INPS o al portale INAIL e cerca il servizio DURC On Line. I due canali interrogano le stesse banche dati e producono lo stesso documento: la scelta è indifferente.
- Autenticati con SPID, CIE o CNS.
- Seleziona la funzione di richiesta o consultazione della regolarità contributiva.
- Inserisci il codice fiscale del soggetto da verificare.
- Indica la finalità: appalto pubblico, lavori privati in edilizia, accesso a benefici normativi, verifica di autodichiarazione, altro.
- Conferma e invia. Il sistema interroga simultaneamente gli archivi INPS, INAIL e, per le imprese edili, delle Casse Edili.
- Scarica e conserva il PDF restituito.
L’intera operazione richiede pochi minuti e resta tracciata: il portale conserva lo storico delle richieste effettuate, utile quando occorre dimostrare di aver verificato la posizione in una determinata data.
Chi può effettuare la verifica
Il DURC online può essere richiesto da chiunque vi abbia interesse. Rientrano in questa categoria le stazioni appaltanti, gli enti pubblici, i committenti privati, le imprese affidatarie che devono controllare esecutrici e subappaltatori, le SOA, le banche, gli intermediari finanziari e l’impresa stessa sulla propria posizione.
Consulenti del lavoro, commercialisti e altri intermediari operano attraverso il proprio profilo professionale sul portale, con delega attiva quando agiscono per conto di un’azienda. Un privato cittadino che stia per affidare lavori edili può procedere in autonomia con le proprie credenziali personali.
Come leggere il documento
Il PDF restituito è sintetico e va letto con attenzione a pochi elementi decisivi:
- il numero di protocollo, che identifica univocamente il documento ed è preceduto dalla sigla dell’ente che lo ha generato
- la data della richiesta, da cui decorrono i 120 giorni di validità
- la data di scadenza, già calcolata dal sistema
- denominazione, codice fiscale e sede legale del soggetto verificato
- la dichiarazione di regolarità e l’elenco degli enti nei cui confronti l’esito è positivo
L’ultimo punto è quello che sfugge più spesso. Se l’impresa svolge attività edilizia, tra gli enti indicati deve comparire anche la Cassa Edile o l’Edilcassa competente: un documento che riporta solo INPS e INAIL per un’impresa di costruzioni segnala che la posizione presso la Cassa non è stata rilevata, e va approfondito.
Verificare un DURC ricevuto dall’impresa
Quando è l’azienda a inviare il proprio DURC, il controllo va fatto comunque, perché il documento potrebbe essere scaduto, riferito a un periodo non più attuale o alterato.
I riscontri essenziali sono tre. Il primo riguarda le date: la scadenza indicata deve essere futura rispetto al momento in cui il documento serve, e va confrontata con la data della richiesta, non con quella di invio dell’email. Il secondo riguarda l’identità: denominazione e codice fiscale devono corrispondere esattamente al soggetto con cui si sta contrattando, non a una società collegata o a una diversa unità del gruppo. Il terzo è il riscontro diretto: ripetere la richiesta in autonomia con lo stesso codice fiscale. Se esiste un DURC valido, il sistema restituisce proprio quel documento, con lo stesso protocollo. Una discordanza è un segnale da chiarire prima di procedere.
Se l’esito non è positivo
Quando l’interrogazione rileva debiti contributivi o denunce mancanti, il sistema non rilascia alcun documento e apre automaticamente la procedura di regolarizzazione. L’ente competente trasmette via PEC all’impresa un invito a regolarizzare con l’indicazione degli importi e dell’ente creditore, e concede quindici giorni dalla notifica per sanare la posizione o fornire chiarimenti.
Per chi ha effettuato la verifica questo significa che l’esito non è ancora definitivo. La condotta ragionevole è sospendere l’affidamento o i pagamenti in attesa della chiusura del procedimento, anziché interrompere subito il rapporto. Se la regolarizzazione avviene nei termini, il DURC viene emesso con decorrenza dalla data della richiesta originaria.
Non compromettono la regolarità gli scostamenti complessivi pari o inferiori a 150 euro, i debiti oggetto di rateizzazione formalmente concessa e in regolare pagamento, e gli importi sospesi per provvedimento normativo o giudiziale.
Quando il sistema segnala l’assenza di posizioni
Alcune verifiche non restituiscono né un esito regolare né uno irregolare, ma l’indicazione che il soggetto non risulta iscritto o non è tenuto a quella contribuzione. È il caso tipico delle società senza dipendenti e senza posizione INAIL, o dei professionisti che versano a una cassa di previdenza autonoma anziché all’INPS.
Non è un’irregolarità e non va trattata come tale. Per i professionisti con cassa privata la regolarità si documenta con il certificato rilasciato dall’ente di appartenenza, che sostituisce il DURC a tutti gli effetti.
Ogni quanto ripetere la verifica
Un controllo eseguito soltanto alla firma del contratto fotografa un istante e perde valore man mano che i lavori proseguono. Poiché la validità è di 120 giorni dalla richiesta, nei rapporti di durata la verifica va ripetuta.
La cadenza consolidata prevede il controllo alla stipula, a ogni stato avanzamento lavori e al saldo finale, subordinando i pagamenti alla presenza di un documento aggiornato. Nei contratti pubblici la stazione appaltante è tenuta ad acquisire d’ufficio un DURC valido in ciascuna di queste fasi, e un documento scaduto è sufficiente a bloccare il mandato di pagamento.
Cosa il DURC non dice
Conoscere i limiti del documento evita di attribuirgli una funzione che non ha.
- Attesta la regolarità a una data precisa e non garantisce nulla su ciò che accade dopo, né elimina la responsabilità solidale del committente per contributi e retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’appalto.
- Non copre la congruità della manodopera, che nei cantieri edili è oggetto di un’attestazione distinta rilasciata dalla Cassa Edile e riferita al singolo cantiere.
- Non riguarda la regolarità fiscale: negli appalti ad alta intensità di manodopera sopra determinate soglie il committente deve acquisire anche la documentazione sulle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, secondo una disciplina autonoma.
- Non dice nulla sulla capacità tecnica, sull’organico effettivamente impiegato o sulla dotazione di attrezzature, elementi che nella verifica di idoneità tecnico-professionale in cantiere vanno accertati separatamente.
Il DURC resta lo strumento più rapido e affidabile per escludere il rischio più frequente, ma è un tassello di una verifica più ampia, non un sostituto della stessa.